26 Gennaio 2021
Esterometro: scatta l'abolizione dal 2022
L’esterometro (ossia la comunicazione trimestrale dei dati delle operazioni transfrontaliere) verrà definitivamente abolito a partire dal 2022 per effetto della semplificazione fiscale a cui sta lavorando da tempo il governo.
Slitta al 1° febbraio 2021 la scadenza dell’invio dell’esterometro 2021, relativa al periodo ottobre – novembre – dicembre 2020, in quanto il 31 gennaio 2021 è domenica.
Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano la trasmissione telematica trimestrale dei dati, da effettuarsi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi mentre le operazioni ricevute dovranno essere comunicate entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Attualmente l’omissione o l’errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere è sanzionata con un importo di 2 euro a fattura con un massimo di 1.000,00 euro per trimestre ridotto alla metà (entro il limite massimo di 500 euro) se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati, ferma restando la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso.
Slitta al 1° febbraio 2021 la scadenza dell’invio dell’esterometro 2021, relativa al periodo ottobre – novembre – dicembre 2020, in quanto il 31 gennaio 2021 è domenica.
Esterometro abolito dal 2022 con legge di Bilancio 2021
La Legge di Bilancio 2021, al comma 1103 dell’articolo 1, dispone che a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione delle fatture elettroniche per le operazioni transfrontaliere avverrà esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), ovvero lo stesso canale utilizzato per le fatture elettroniche.Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano la trasmissione telematica trimestrale dei dati, da effettuarsi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi mentre le operazioni ricevute dovranno essere comunicate entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Esterometro: rimodulate le sanzioni
Sono state rimodulate le sanzioni applicabili per l’omessa o errata trasmissione dei dati. È prevista la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà entro limite di 200 euro per ciascun mese, se l’invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza o se viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.Attualmente l’omissione o l’errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere è sanzionata con un importo di 2 euro a fattura con un massimo di 1.000,00 euro per trimestre ridotto alla metà (entro il limite massimo di 500 euro) se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati, ferma restando la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso.
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