
10 Settembre 2021
Legge di Bilancio 2021: cosa cambia per l'Esterometro dal 2022
La legge di Bilancio 2021 ha ridefinito la disciplina dell’esterometro, vale a dire la comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere.
A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 sarà, infatti, obbligatorio l’utilizzo del formato XML delle fatture elettroniche anche per la trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero, eliminando così l’obbligo di invio dell’esterometro per le operazioni transfrontaliere. Restano, invece, invariate le modalità e i termini di comunicazione delle operazioni con l’estero effettuate nell’anno in corso.
Per semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, la legge di Bilancio 2021 ha previsto - a partire dal 1° gennaio 2022 - l’utilizzo di un unico canale di trasmissione (nella specie, il Sistema di Interscambio) per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere.
Come indicato dalla Relazione illustrativa al disegno di Bilancio 2021, la comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero dovrà essere effettuata adottando il formato XML attualmente utilizzato per l’invio delle e-fatture.
Ciò significa che:
La modifica si applicherà alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022:
A seguito della modifica dell’obbligo comunicativo relativo alle operazioni transfrontaliere, la sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 sarà, infatti, obbligatorio l’utilizzo del formato XML delle fatture elettroniche anche per la trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero, eliminando così l’obbligo di invio dell’esterometro per le operazioni transfrontaliere. Restano, invece, invariate le modalità e i termini di comunicazione delle operazioni con l’estero effettuate nell’anno in corso.
Utilizzo della fattura elettronica anche per operazioni con l’estero
Come indicato dalla Relazione illustrativa al disegno di Bilancio 2021, la comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero dovrà essere effettuata adottando il formato XML attualmente utilizzato per l’invio delle e-fatture.
Ciò significa che:
- per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà emettere una fattura elettronica di tipo TD01;
- per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Termini di trasmissione dei dati
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni attive, da effettuare utilizzando il formato XML della fattura elettronica, dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni passive dovrà essere invece effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Nuovo regime sanzionatorio
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
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