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21/10/2009
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Misure anticrisi, la sospensione dei debiti per le Pmi
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Le banche in soccorso delle imprese in difficoltà. Grazie all'accordo del 3 agosto 2009 tra banche e organizzazioni sarà possibile sospendere i pagamenti dei finanziamenti bancari per un periodo massimo di 12 mesi.
Il 3 agosto a Milano, alla presenza del Ministro Giulio Tremonti, è stato siglato l’accordo sul credito a favore delle piccole e medie imprese. Firmatari, da un lato le organizzazioni di categoria, dall’altro l’Associazione Bancaria Italiana. La misura rientra nel quadro delle misure anticrisi varate per affrontare la grave stagnazione che pervade da ormai un anno il mercato mondiale.
Il cosiddetto “Avviso Comune” affronta in maniera diretta le problematiche legate alla crisi di liquidità che attanaglia le Pmi a causa del crollo degli ordinativi a seguito della grave crisi economico finanziaria. Crolli marcati del fatturato (dal 30 al 50% rispetto all’anno precedente) identificano una situazione di estrema vulnerabilità finanziaria per le imprese, maggiore per quelle esposte in maniera significativa con il sistema bancario. Le imprese di minori dimensioni, storicamente sottocapitalizzate, oltre a dover fare i conti con Basilea 2, si trovano ora di fronte ad una nuova prova: i flussi di cassa positivi necessari per pagare le rate dei mutui si sono rarefatti a causa del venir meno di una fetta consistente di vendite e non bastano più a coprire gli esborsi. Per sopperire a questa crisi di liquidità temporanea e nell’attesa di un recupero dell’economia che riporti verso l’alto i fatturati aziendali, il Governo ha operato affinché le banche sottoscrivessero un patto che le vincola a congelare per dodici mesi gli impegni del sistema produttivo nei loro confronti. Obiettivi dichiarati dell’avviso sono favorire la continuità dell’afflusso di credito alle imprese piccole e medie con adeguate prospettive economiche, che possano provare la continuità aziendale. Non una misura a pioggia quindi, ma un aiuto di natura temporanea alle imprese sane e che dimostrino di essere in grado di superare il periodo di difficoltà finanziaria.
Altro passaggio importante è quello legato alla patrimonializzazione. L’avviso tende a spingere gli imprenditori ad attingere anche dalle proprie tasche in un momento di grave difficoltà. Meno dipendenza dunque dal sistema creditizio, in linea con quanto disposto da Basilea 2 e dal sistema dei rating. Il provvedimento ha natura eccezionale, legata alla particolare congiuntura che si è venuta a creare: modifica in maniera temporanea procedure e prassi consolidate nel mondo bancario, permettendo per la prima volta di venire meno a un preciso impegno di rimborso di un debito. Un’impresa potrà evitare di pagare alla regolare scadenza la quota capitale di un mutuo contratto antecedentemente alla misura, pur rimanendo inbonis e senza segnalazioni negative in Centrale Rischi. Una rivoluzione copernicana! L’avviso raccomanda ai firmatari procedure snelle e semplicità, in modo da evitare lungaggini e burocrazia, ma non è scevra da limiti. In primis, al di là della firma dell’Abi, resta il fatto che ogni banca è libera di sottoscrivere o meno l’accordo e quindi non è detto che tutti i giocatori siano della partita. Inoltre l’accettazione della moratoria da parte della banca, come vedremo in seguito, non è automatica. L’istituto può in ogni caso rifiutare l’allungamento, anche avendo sottoscritto l’accordo. Ma non finisce qui...
Molte volte i finanziamenti delle Pmi sono garantiti dal sistema dei confidi. Necessiterà dunque che anche gli organismi di garanzia siano d’accordo a concedere un allungamento dei termini di pagamento, rinunciando a rientrare dei propri crediti di firma nei tempi concordati. Gli stessi confidi poi, a loro volta, potrebbero aver attivato su quei finanziamenti delle controgaranzie (Fondo centrale di garanzia su tutti). Vien da sé che prima di concedere un allungamento dovranno a loro volta ottenere dal soggetto controgarante un benestare, onde evitare di perdere la controgaranzia. I tempi quindi, al di là della buona volontà di tutti, sono destinati ad allungarsi. Considerando la molteplicità dei soggetti coinvolti, il risultato finale non apparepoi così scontato: tre soggetti (banca, confidi, fondo di riassicurazione) all’unanimità devono dichiararsi favorevoli allo slittamento di dodici mesi nel pagamento di quanto loro dovuto.
Campo di applicazioneL’avviso fa riferimento a operazioni di medio termine finanziamenti e leasing, per le quali prevede la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni per 12 mesi (6 per il leasing mobiliare).
Riguarda inoltre i crediti di breve termine, con riferimento alle operazioni di smobilizzo crediti (anticipi su fatture…). In questo caso è prevista la possibilità di un allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito. L’intervento come già detto ha natura assolutamente straordinaria ed è limitato nel tempo. Non sono previsti automatismi: l’accettazione della moratoria da parte del sistema bancario non è automatica, anche se le banche sottoscrittrici identificano canali privilegiati per le imprese che detengano specifici requisiti.
La misura riguarda esclusivamente le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria. Si tratta di imprese con meno di 250 dipendenti e con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro. Tali imprese devono essere economicamente e finanziariamente sane. Devono dimostrare di possedere una situazione economica e finanziaria tale da garantire la continuità aziendale, presentare elementi di criticità solamente temporanei, legati alla particolare congiuntura economica.
A fare da spartiacque tra chi può accedere al beneficio e chi rimane fuori dal gioco è una data, quella del 30 settembre 2008, che individua in qualche maniera l’inizio della crisi. Ammesse le imprese che alla data in oggetto avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca in bonis e che al momento della presentazione della domanda per l’attivazione di una delle operazioni oggetto dell’avviso non abbiano posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza” o procedure esecutive in corso. Fuori tutte le altre. Chiaro il messaggio: no alla concessione di benefici dal carattere straordinario e temporaneo ad aziende già decotte. Il tentativo di salvataggio è riservato esclusivamente a chi ha visto emergere difficoltà di gestione soltanto a causa della crisi.
ProceduraSono ammissibili alla richiesta di sospensiva la quota capitale delle rate dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine e delle operazioni di leasing finanziario in essere alla data della firma dell’avviso. Sono viceversa esclusi i finanziamenti agevolati (agevolazione pubblica), sia che l’agevolazione rivesta la forma del contributo a fondo perduto, piuttosto che in conto interessi.
Le rate devono essere in scadenza o già scadute (e quindi non ancora onorate o onorate solo parzialmente) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il piano di ammortamento del mutuo subisce una traslazione temporale, si sposta in là di un anno. Il rimborso delle quote capitali ricomincia dopo dodici mesi. Viceversa gli interessi sul capitale sospeso vengono pagati alle scadenze originarie. La remunerazione del finanziamento non muta, il tasso d’interesse rimane il medesimo e non sono previsti interessi di mora. Parimenti viene esclusa l’applicazione di commissioni e spese d’istruttoria da parte della banca, o la richiesta di garanzie aggiuntive. La banca avvia l’istruttoria sulla base di una richiesta da parte dell’impresa interessata a ottenere il beneficio. La richiesta viene stilata su appositi moduli in via di definizione da parte degli istituti sottoscrittori dell’accordo. Vige in ogni caso il principio della sana e prudente gestione da parte dell’istituto, che non necessariamente è tenuto ad assecondare l’impresa nella sua richiesta. Alla banca vanno comunicate tutte le informazioni atte a verificare la continuità aziendale, presupposto per la concessione della sospensiva. L’azienda deve dimostrare di avere un futuro, delle prospettive di sopravvivenza. L’istituto si impegna viceversa a fornire una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. Inoltre per le imprese classificate in bonis alla data della presentazione della domanda e che non abbiano in quel momento ritardi nei pagamenti, la richiesta si intende ammessa salvo esplicito e motivato rifiuto. Assistiamo qui a una sorta di inversione della prova. O la banca entro il termine di 30 giorni lavorativi esprime un giudizio negativo e motivato o il beneficio è acquisito. Anche in questo caso si tratta di una rivoluzione che sconvolge prassi e abitudini bancarie consolidate. Fino ad oggi era impossibile anche solo immaginare un istituto che deliberasse applicando il concetto del silenzio assenso.
Operazioni di ricapitalizzazioneLe banche firmatarie si impegnano a mettere in catalogo un prestito partecipativo, legato alla patrimonializzazione aziendale, pari a un multiplo dell’aumento di capitale effettivamente versato dai soci.
ScadenzaLe domande da parte delle imprese possono essere presentate fino al 30 giugno 2010. Le banche firmatarie si impegnano a rendere operativo lo strumento entro 45 giorni dall’adesione.
Di fatto l’avviso, pur essendo entrato in vigore il 3 agosto 2009 comincerà a produrre i primi effetti a partire dalla fine di settembre nella migliore delle ipotesi. Ciò a causa dei tempi di sottoscrizione dell’accordo da parte delle singole banche, della necessità di provvedere alla predisposizione di apposita modulistica e dall’avvio delle istruttorie di merito creditizio.
Autore: Carlo Morichini, Fidindustria S.c.a r.l.p.a.
Fonte: Finanziamenti & credito - Novecento media, n. 10, ottobre 2009
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28/09/2009
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La fattura elettronica diventa più semplice
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L’Agenzia delle Entrate supera le interpretazioni restrittive del passato e rende più facile l’utilizzo della fattura elettronica.
Come riferisce il Sole 24 Ore, con la risoluzione n. 158/E del 15 giugno l'agenzia permette massima libertà sull'individuazione del sistema con cui acquisire l'immagine dei documenti a rilevanza fiscale superando di fatto le rigide interpretazioni delle risoluzioni n. 161/E/2007 e 14/E/2008.
In pratica è possibile acquisire direttamente l'immagine prodotta tramite il processo di generazione dello spool senza materializzare il documento su supporto fisico. L'agenzia delle Entrate ammette, infatti, la conservazione sostitutiva da spool di stampa di documenti analogici prodotti o ricevuti con modalità informatiche ma privi di riferimento temporale e di firma digitale dell'emittente.
Per l'esistenza giuridica e la rilevanza fiscale del documento è necessaria, in ogni caso, la sua materializzazione su supporto cartaceo da conservare, ed esibire a richiesta, sino al completamento del processo di conservazione sostitutiva.
Il supporto cartaceo, che continua a essere necessario, dovrà rimanere in vita solamente sino al momento in cui non sarà completata la conservazione sostitutiva mediante apposizione di firma digitale e marca temporale.
Per quanto riguarda la data mentre il riferimento temporale apposto alle fatture elettroniche ne attesta la data di formazione, la data indicata sulla fattura ne rappresenta invece la data di emissione.
L'agenzia delle Entrate ha infine confermato gli orientamenti interpretativi già espressi relativamente alla decorrenza del termine quindicinale di conservazione delle fatture elettroniche, all'invio dell'impronta dell'archivio tributario e all'obbligo di conservare in maniera sostitutiva le fatture che saranno emesse elettronicamente nei confronti delle amministrazioni statali quando diverranno operativi gli obblighi previsti dalla legge 244/2007.
Ai fini della conservazione sostitutiva dei documenti analogici, prodotti e trasmessi tramite strumenti informatici, l'agenzia delle Entrate non ha però accolto la proposta di Assinform di stampare i documenti analogici solo in caso di verifica e ha confermato che la stampa su carta è un adempimento ineludibile ai fini dell'esistenza di un documento formato tramite strumenti informatici ma carente del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata.
Sempre il Sole 24 Ore riferisce che l'amministrazione finanziaria ha legittimato l'acquisizione della relativa immagine tramite il processo di generazione dello spool di stampa, a condizione che l'immagine così acquisita rispecchi in maniera fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento. Per le fatture, ad esempio, sarà necessario che dall'immagine acquisita ai fini della conservazione, risultino gli elementi essenziali ex Dpr 633/72, articolo 21, comma 2. L'immagine da spool di stampa deve essere memorizzata su un supporto di cui sia assicurata la leggibilità nel tempo, con garanzia dell'ordine cronologico e senza soluzioni di continuità. Sin dal momento della memorizzazione devono, inoltre, essere garantite le funzioni di ricerca ed estrazione secondo gli indici individuati dall'articolo 3 del Dm 23 gennaio 2004.
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23/09/2009
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Istanze riduzione tariffe premi Inail
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Le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene
nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, possono
presentare, entro il 31 gennaio, istanza di riduzione del tasso medio di tariffa (oscillazione del tasso
medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività, art. 24 delle Modalità di Applicazione delle
Tariffe).
L'evoluzione della normativa in materia di prevenzione, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008
(Testo Unico Sicurezza) ma anche la necessità di semplificare ulteriormente gli adempimenti per la
compilazione dell'istanza, hanno determinato l'esigenza di una complessiva rivisitazione del modello e
dei relativi allegati, da parte della scrivente Direzione, d'intesa con la Direzione Centrale Prevenzione
e la Contarp Centrale.
Le novità più rilevanti, peraltro condivise con le Parti sociali in appositi incontri, riguardano, in
particolare, la valorizzazione degli interventi svolti nell'ambito di accordi tra INAIL e Parti Sociali o
Organismi del Sistema della Bilateralità, la valorizzazione delle procedure per la selezione di fornitori
che rispettano la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (Sez. A - Interventi
particolarmente rilevanti) e il rafforzamento del ruolo della formazione in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro (Sez. E).
Per quanto concerne le modifiche agli allegati, per facilitare le aziende nella compilazione dell'istanza
è stato migliorato il questionario per la valutazione della Responsabilità Sociale delle imprese (all. I)
attraverso l'introduzione di una sezione a risposta multipla e, infine, è stato predisposto uno specifico
allegato (n. III) per valutare il sistema di scelta dei fornitori attenti alla salute e sicurezza sul lavoro.
Con riferimento alla "Guida alla compilazione", aggiornata anche con riferimento alle disposizioni
contenute nel D.M. 24 ottobre 2007 che ha definito le modalità di rilascio e i contenuti analitici del
DURC, è stato precisato che la disposizione di cui all'art. 7 comma 3 del medesimo decreto, che
prevede la concessione al datore di lavoro di un termine non superiore a 15 giorni per regolarizzare la
propria posizione, è applicabile con riferimento alla "regolarità contributiva" e a tutti i casi in cui la
"regolarità assicurativa" produce riflessi sulla regolarità contributiva, incidendo sul dovuto.
Non rileva, infatti, a questi fini l'irregolarità assicurativa che si risolve in violazioni meramente formali,
passibili di sanzioni amministrative.
Riguardo l'applicazione del citato art. 7 comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007, inoltre, si precisa che per
stabilire quali irregolarità ricadono nella vigenza della normativa stessa, è necessario considerare la
data del provvedimento che revoca il beneficio e che, pertanto, tutte le irregolarità, come sopra
definite, accertate dopo la data di entrata in vigore del citato decreto, anche se commesse in epoca
antecedente, potranno essere sanate invitando il datore di lavoro a regolarizzare la propria posizione
entro un termine massimo di 15 giorni.
Si precisa, infine, che entro la fine dell'anno sarà predisposto un nuovo applicativo per le istanze
presentate per via telematica, innovativo rispetto a quello attualmente in uso, che faciliterà le aziende
per l'accesso allo sconto e consentirà all'Istituto una migliore gestione dell'iter di concessione
dell'agevolazione, attraverso, in particolare, monitoraggi più efficaci.
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04/08/2009
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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: ANTICRISI
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Le PMI venete possono ottenere un contributo a fondo perduto molto elevato
(progetti da € 40.000,00 a € 130.000,00) per attività finalizzate a rafforzare il
sistema delle imprese attraverso Azioni di:
innovazione, riconversione e ristrutturazione.
Sono ammesse spese per (elenco non esaustivo):
- Consulenza - Acquisto hardware e software – attrezzature - Certificazioni
volontarie (il tutto se inerente al progetto) - Inserimento di persone
disoccupate – formazione per nuove competenze.
Tali progetti sono sempre integrati con attività formative.
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04/08/2009
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Schede di trasporto
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Riferimenti normativi
- Decreto Interministeriale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 30/06/2009 pubblicato sulla G.U. n° 153 del 04/07/2009, titolo “Approvazione della scheda di trasporto”;
- Decreto Legislativo del 22/12/2008 n. 214, titolo “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 206, recante disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto”;
- Decreto Legislativo del 21/11/2005 n. 286, titolo “Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto”.
Se avete necessità di gestire le schede di trasporto contattateci alla nostra mail info@softwaresolutions.it
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12/04/2009
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Contrasto all’evasione fiscale, i punti chiave della strategia 2009
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Accertamento sintetico, “tutoraggio”, presidio per i grandi contribuenti, lotta alle compensazioni fraudolente
Accertamento sintetico, contrasto alle compensazioni di crediti inesistenti, “tutoraggio” delle grandissime imprese, presidio per i grandi contribuenti e per le piccole e medie imprese, con metodologie di analisi dei rischi sempre più sofisticate, controlli ai regimi fiscali agevolati. Sono i punti strategici contenuti nella circolare n. 13/E del 9 aprile dell’Agenzia delle Entrate che fornisce gli indirizzi operativi agli uffici per il 2009, alla luce della riorganizzazione al livello centrale, regionale e locale del dispositivo di contrasto all’evasione.
Nel documento sono distinte le attività specifiche di controllo, destinate alle diverse macro-tipologie di contribuenti, dalle attività trasversali, come quella antifrode o internazionale, che riguardano indistintamente tutte le categorie.
Attività specifiche
Le attività specifiche sono rivolte ai grandi contribuenti, imprese di medie dimensioni, imprese di piccole dimensioni e lavoratori autonomi, enti non commerciali e persone fisiche.
Grandi contribuenti - Ridefinita la strategia di intervento nei confronti dei “grandi contribuenti”, non solo attraverso nuove modalità di contrasto ma anche con strumenti che consentano un progressivo e tendenziale incremento del livello di compliance.
Si tratta dei contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di euro. Al fine di dare massima trasparenza ai soggetti che rientrano in tale classe dimensionale, i criteri per la loro individuazione sono stati definiti con provvedimento direttoriale del 6 aprile 2009. In particolare, oltre al criterio generale (che per ogni periodo di imposta definisce come valore di riferimento quello più alto tra il volume d’affari, i ricavi e i compensi) sono fissati criteri particolari che riguardano, per esempio, gli enti creditizi e finanziari e le imprese di assicurazione.
Su tale platea di contribuenti particolarmente innovativa viene condotta la cosiddetta attività di tutoraggio che coinvolge, per l’anno in corso, le imprese con volume d’affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro, e che si traduce in un’attività di costante monitoraggio dei loro comportamenti posti attraverso l’utilizzo di approcci differenziati in funzione delle caratteristiche peculiari di tale tipologia di soggetti. In tale contesto, l’utilizzo dei tradizionali strumenti di controllo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria dovrà essere diversamente graduato e concepito all’interno di un nuovo quadro di riferimento, in relazione al quale assume fondamentale rilevanza la cosiddetta attività di analisi di rischio. Tale analisi, basata sull’approfondimento della posizione fiscale delle imprese di più rilevante dimensione, consente di differenziare l’attività di controllo in funzione del diverso livello di rischio individuato.
Tra le linee operative per i controlli, la circolare individua specifiche aree di rischio che caratterizzano tale platea di contribuenti e che, pertanto, dovranno essere considerate nella selezione dei soggetti da sottoporre a controllo. Tra queste si segnalano i soggetti che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali, la presenza di operazioni poste in essere con soggetti non residenti, soprattutto se localizzati in paradisi fiscali, la presenza di transazioni infragruppo, l’aver posto in essere operazioni straordinarie o la presenza di crediti Iva di elevato importo rispetto all’attività svolta.
Relativamente all’attività di accertamento, la principale novità è costituita dal fatto che la competenza all’accertamento (ma anche in tema di liquidazione e di gestione del contenzioso) è stata demandata, a partire dal 1 gennaio 2009, alle Direzioni Regionali. Gli uffici competenti presso le Direzioni Regionali, in tale contesto, devono accordare priorità all’esame delle fattispecie riferibili ad annualità o a trattazioni in scadenza, nonché alle pratiche che necessitano di una ulteriore attività istruttoria o di particolare complessità. E’, inoltre, richiesta una tendenziale riduzione dei tempi intercorrenti tra il momento di presentazione della dichiarazione e il momento di effettuazione dell’attività di accertamento.
L’attività di prevenzione e di repressione dell’evasione e dell’elusione nei confronti dei grandi contribuenti sarà svolta anche attraverso nuove modalità di coordinamento con la Guardia di Finanza al fine di massimizzare gli effetti dell’azione.
Imprese di medie dimensioni - Hanno un volume d’affari o di ricavi superiore a5.164.568 e inferiore a 100 milioni di euro (circa 57.000 unità con riferimento al 2006). La novità rispetto al passato è rappresentata dal fatto che adesso le imprese di medie dimensioni comprendono anche quelle con ricavi fra 25,8 e 99,99 milioni, prima considerate di “grandi dimensioni”. Come già accennato, l’attività di controllo delle imprese di medie dimensioni è di competenza degli uffici locali fino alla creazione delle direzioni provinciali; gli obiettivi relativi ai controlli continueranno a essere assegnati dalle direzioni regionali (nota n. 3818/2009 della direzione centrale Accertamento).
Imprese di minori dimensioni e lavoratori autonomi - Presentano un volume d’affari o ricavi non superiore a 5.164.568 di euro e, stando agli ultimi dati, si tratta di oltre 5 milioni di contribuenti; la strategia su cui si basa la prevenzione e il contrasto all’evasione è rappresentata dall’analisi organica del rischio di evasione. Si tratta di effettuare una mappa delle categorie di attività economiche presenti sul territorio, analizzandone l’andamento dichiarativo riferito all’ultimo triennio in raffronto all’economia reale locale. Selezionato il bacino di utenti a rischio, si terrà conto di altri criteri, quali la presenza di crediti Iva non giustificabili, dichiarazioni “basse” a fronte di ricavi in crescita, la presenza di perdite continuate negli anni eccetera.
Enti non commerciali – Il decreto anticrisi ha stabilito un censimento di enti e Onlus finalizzato agli opportuni controlli per scovare vere e proprie imprese commerciali dissimulate sotto forma di associazioni culturali, sportive, di formazione e simili (spesso annoverate nella nozione di “circoli privati”).
Accertamento sintetico e residenze fittizie - Al via specifiche “campagne” per rilevare cessioni di beni e prestazioni di servizi di lusso, come ad esempio quelle effettuate da tour operator, centri benessere e circoli. Massimo impegno, dunque, sul fronte dell’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche in base agli elementi di capacità contributiva, da valutare nel contesto del nucleo familiare, qualora i redditi complessivamente dichiarati risultino non coerenti con la capacità di spesa dimostrata.
Sarà poi inasprito, con l’apporto dei comuni, il contrasto al fenomeno delle residenze fittizie in Paesi a fiscalità privilegiata.
Attività trasversali
Semaforo rosso alle compensazioni fraudolente - Stretta sulle compensazioni con crediti inesistenti, sia tramite interventi specifici (ad esempio per le società che non presentano dichiarazione o per le quali la legale rappresentanza e/o l’assetto societario sono riconducibili a persone fisiche coinvolte in precedenti frodi o comunque nullatenenti o con redditi irrisori), sia in sede di ordinario controllo sostanziale.
Attività in materia di antifrode - Il contrasto alle frodi fiscali, specie in materia di Iva, ha rilevanza sopranazionale e importanza interna strategica tanto da spingere il legislatore a inserire nella “manovra d’estate” (Dl 112/2008), nuove norme perché le Entrate, le Dogane e la Guardia di Finanza incrementassero la propria capacità operativa destinata a tali attività. Un invito, per così dire, raccolto dall’agenzia delle Entrate, il cui nuovo assetto organizzativo ha prodotto la nascita di strutture ad hoc: l’Ufficio centrale antifrode e nove Uffici antifrode regionali. Nelle Regioni in cui tale organismo manca, sarà l’Ufficio controlli fiscali ad avere il compito di svolgere indagini su fenomeni di frode significativi a livello regionale
All’interno di tale contesto, gli uffici locali, non direttamente coinvolti nella specifica attività, sono definiti “sensori” per la individuazione di elementi di rischio o spunti investigativi: “si pensi ad esempio ad eventuali input che possano emergere nell’attività di analisi del rischio per il rilascio delle partite IVA, nei controlli svolti per conto di Stati esteri, o anche nell’attività di gestione della Banca dati Motorizzazione”.
Qualità di leve strategiche è riconosciuta, inoltre, alla ricognizione delle professionalità necessarie, allo scopo di destinare quelle più idonee allo svolgimento della specifica attività, e alla gestione delle fonti di informazione sia esterne, sia interne, sfruttando specialmente le applicazioni informatiche.
Il tutto con l’obiettivo di acquisire una sempre più marcata conoscenza del territorio e dei settori a rischio, individuando eventuali ambiti di azione, sviluppare gli spunti di indagine emersi nel corso del 2008, completare le indagini connesse ai progetti attivati negli anni precedenti e non ancora ultimati. Anche prestando particolare attenzione ai possibili fenomeni di frode nel settore del commercio di veicoli di provenienza intracomunitaria, a potenziali situazioni di rischio presenti nel campo immobiliare e finanziario.
Attività a proiezione internazionale - Il “Settore internazionale” è la nuova struttura istituita all’interno della direzione centrale Accertamento, allo scopo di incrementare la proiezione a livello internazionale del controllo fiscale. Un obiettivo da raggiungere attraverso:
* un esaustivo e tempestivo scambio di informazioni con le Amministrazioni estere;
* la collaborazione fra funzionari di Stati membri dell’Ue;
* l’effettuazione di controlli simultanei bilaterali/multilaterali;
* l’assistenza alla notifica degli atti emessi nei confronti di soggetti non residenti o di contribuenti italiani che abbiano mosso la propria residenza verso Stati membri dell’Unione europea.
Attività relative ad altri tributi indiretti diversi dall’Iva - La consueta attività di controllo formale degli atti e delle dichiarazioni relative alle imposte di registro, ipotecaria, catastale e sulle successioni e donazioni avrà nuovo impulso dalla norma, contenuta nel Dl 5/2009, in base alla quale il controllo andrà eseguito prioritariamente con riguardo alle posizioni individuate in base a criteri selettivi da approvare con atto del direttore dell’agenzia delle Entrate, i quali devono tener conto di specifiche analisi di rischio circa l’indebito utilizzo di agevolazioni.
Attività collegate alla tutela della pretesa erariale - Tutela della pretesa erariale. Al raggiungimento di tale scopo deve essere tesa l’attività degli uffici, chiamati a concludere, in tempi rapidi, le attività di competenza per le iscrizioni a ruolo, il conferimento del visto di esecutorietà, il sistematico monitoraggio, nonché, qualora ne sussistano i presupposti, l’immediata iscrizione a ruolo straordinario, l’utilizzo delle misure cautelari (misure, queste ultime due, da valutare sin dal momento della eventuale ricezione dei processi verbali di constatazione) ed eventualmente anche delle indagini finanziarie, in stretto coordinamento operativo con gli agenti della riscossione.
Attenzione dovrà essere posta anche alla vigilanza e al riscontro sul puntuale pagamento di tutti gli importi che siano stati rateizzati in esito all’applicazione degli istituti di deflazione del contenzioso, senza dimenticare la possibilità di concludere le transazioni fiscali disciplinate dalla legge fallimentare.
Nella messa in atto delle azioni tese ad ottenere il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, ancora più incisiva sarà la collaborazione, già in essere, fra Equitalia e l’agenzia delle Entrate, con gli uffici finanziari che indicheranno all’agente su quali beni del debitore debba attivarsi, avvalendosi, a tale scopo, anche delle indagini finanziarie.
Evasione da riscossione correlata alle indebite compensazioni - La presenza di crediti Iva di importo estremamente rilevante, non giustificato in relazione all’andamento e/o alla tipologia di attività esercitata, ovvero di compensazioni operate da parte di contribuenti il cui specifico profilo fiscale esclude che possano essere beneficiari di tali crediti. E’ solo un esempio delle “anomalie”, indizi di fenomeni fraudolenti realizzati mediante le false compensazioni, che gli uffici dovranno tenere in considerazione nella selezione dei soggetti da sottoporre a controllo.
Pianificazione e consuntivazione
E’ previsto un incremento di almeno il 10 per cento, nel corso del triennio 2009-2011, delle risorse destinate alla lotta all’evasione (come previsto dal Dl 112/2008, articolo 83, comma 3), che andranno allocate tra le sfere di attività della programmazione del 2009:
* indagini e verifiche
* controlli
* attività strumentali all’esecuzione dei controlli fiscali.
Per quanto riguarda l’attività di verifica, la circolare raccomanda uno stretto coordinamento tra le strutture locali, in particolare nel caso di contribuenti che abbiano il domicilio fiscale e la sede della propria attività in aree di competenza di due differenti uffici. Inoltre, si chiede di fissare un obiettivo intermedio nella programmazione annuale, in modo da non concentrare tutte le attività nella fase finale dell’anno.
Per i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi è previsto, rispetto alle linee guida già diramate in precedenza, il ridimensionamento di circa il 30% degli obiettivi di produzione correlato all’introduzione di nuovi criteri selettivi coerenti con l’analisi di rischio effettuata a livello centrale sull’intera platea dei contribuenti e a una gestione più efficiente delle richieste di documentazione in quanto effettuate centralmente. Ciò consente di liberare risorse che potranno essere utilizzate per aumentare l’attività di accertamento parziale automatizzato e l’accertamento di iniziativa.
Tra le attività strumentali all’esecuzione dei controlli spiccano quelle legate all’analisi territoriale del rischio di evasione, quelle relative alla scelta dei contribuenti oggetto di verifica e quelle di sperimentazione delle procedure informatiche da parte degli uffici locali segnalati a livello centrale.
La circolare evidenzia, infine, l’importanza, all’interno del monitoraggio delle attività, della corretta e tempestiva immissione dei dati nel Sistema informativo da parte delle direzioni regionali e degli uffici locali.
Patrizia De Juliis
pubblicato il 09/04/2009
in * Normativa e prassi.
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12/04/2009
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La transazione fiscale apre all'Iva. Sì alla dilazione del pagamento
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Confermata l'impossibilità di proporre la riduzione del debito, ammessa invece per gli accessori all'imposta
Si prospetta un'ulteriore chance di risanamento per le imprese in crisi, che possono ora presentare una domanda di transazione fiscale per l'Iva, anche se limitata alla possibilità di ottenerne una dilazione di pagamento.
Con la circolare n. 14/E del 10 aprile, l'agenzia delle Entrate interviene per chiarire gli effetti delle modifiche apportate alla disciplina della transazione fiscale dal decreto legge 185/2008, convertito, con modificazioni dalla legge 2/2009. Tra le novità introdotte, anche l'estensione della procedura ai crediti contributivi amministrati dagli enti previdenziali e assistenziali.
La transazione fiscale e l'Iva prima del decreto legge 185/2008
A seguito della riforma organica delle procedure concorsuali, introdotta dai decreti legislativi 5/2006 e 169/2007, è apparso sulla scena il nuovo istituto della transazione fiscale previsto all'articolo 182-ter del regio decreto 267/1942 (legge fallimentare). Per la prima volta, è stata prevista la possibilità di una falcidia o dilazione di pagamento del credito tributario, con le modalità e i limiti illustrati dall'agenzia delle Entrate nella circolare 40/2008 e nella risoluzione 3/2009.
Il nuovo istituto ha realizzato così uno dei principi fondamentali della riforma, quello di consentire la conservazione dell'impresa quando vi siano effettive possibilità di un suo risanamento, ammettendo la riduzione del credito tributario in sede di concordato preventivo e, successivamente, con il Dlgs 169/2007, anche nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Rimaneva, tuttavia, fuori dal campo di applicazione della norma il debito Iva, il cui carattere di "risorsa propria" della Comunità europea ne impediva la falcidia o la dilazione. Esclusione, questa, particolarmente sentita dagli operatori economici e non sempre condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Sulla questione è intervenuto il legislatore che, con l'articolo 32, comma 5, del Dl 185/2008, ha modificato l'articolo 182-ter in più parti, stabilendo, tra l'altro, che la proposta di transazione fiscale può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento Iva. In definitiva, un'implicita conferma della posizione assunta dall'Agenzia nella circolare 40/2008 in ordine alla non applicabilità della transazione all'imposta sul valore aggiunto.
I chiarimenti forniti dalla circolare
La circolare, dunque, precisa che l'estensione della transazione all'Iva riguarda unicamente la possibilità di ottenere un pagamento dilazionato e non la riduzione dell'entità del debito. Peraltro, l'Agenzia ribadisce che, limitatamente agli accessori all'imposta, il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato del relativo credito (cfr. circolare 40/2008).
Vengono poi affrontati gli aspetti più propriamente procedurali della modifica in esame, sia con riferimento al concordato preventivo sia per quanto concerne le trattative che precedono gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
In particolare, si segnala l'interpretazione data sulla decorrenza della norma. L'Agenzia ammette la possibilità di presentare la proposta di transazione fiscale sull'Iva anche per le procedure in corso alla data di entrata in vigore del Dl 185/2008, eventualmente mediante integrazione della domanda precedentemente presentata.
Infine, per quanto concerne l'estensione della transazione fiscale ai crediti previdenziali, la circolare precisa che è necessario differenziare le due procedure. Si tratta, infatti, di due tipologie di crediti che hanno una diversa regolamentazione giuridica (basti pensare, infatti, alle diversità in tema di ente creditore, causa del credito, interesse tutelato e, di conseguenza, giurisdizione competente, eccetera) e, quindi, posizione giuridica e interessi economici non omogenei.
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10/04/2009
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Plusvalenze investite in start up. Un'esenzione molto "attrattiva"
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L'agevolazione può derivare anche dalla cessione di titoli e diritti attraverso cui acquisire partecipazioni
Non solo la cessione di azioni e quote, ma anche quella di obbligazioni convertibili e di diritti d'opzione può far sorgere il diritto all'esenzione sulle plusvalenze da start up. Una plusvalenza che rimane "congelata" per due anni e che, nel caso di mancato reinvestimento nel previsto biennio, assume rilevanza fiscale nel periodo in cui è stata realizzata.
Sono solo alcune delle indicazioni che l'agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 15/E del 10 aprile, a illustrare la disciplina introdotta, nel corpo dell'articolo 68 del Tuir, dalla "manovra d'estate" (Dl 112/2008).
Tenendo presente che il regime di esenzione si applica alle plusvalenze conseguite a seguito di cessioni poste in essere a decorrere dal 25 giugno 2008, soffermiamoci sui principali chiarimenti.
Ambito soggettivo
Il regime "speciale" è riservato ai soggetti passivi Irpef in capo ai quali si generano, per effetto della cessione, redditi diversi di natura finanziaria. Quindi:
1. persone fisiche residenti, purché il reddito non sia conseguito nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente
2. società semplici e i soggetti a essi equiparati
3. enti non commerciali, sempre che la cessione non sia effettuata nell'esercizio di impresa commerciale
4. persone fisiche, società ed enti di ogni tipo, non residenti, se il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato.
Ambito oggettivo
Ad essere agevolabili sono sia le plusvalenze da partecipazione qualificata sia quelle da partecipazione non qualificata.
Come anticipato, inoltre, il diritto all'esenzione può sorgere, anche in relazione alla cessione di titoli e diritti attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni.
Requisiti temporali
L'esenzione spetta a condizione che le partecipazioni, gli strumenti finanziari e i contratti, posseduti o stipulati da almeno tre anni, siano relativi a società costituite da non più di sette. Inoltre, il reinvestimento della plusvalenza deve avvenire entro il biennio successivo al realizzo.
A tal proposito, l'Agenzia ha precisato che:
* per l'anzianità della società occorre far riferimento alla data della sua costituzione. Nel caso, poi, siano intervenute operazioni straordinarie, nel conto rientra anche l'anzianità della società fusa o scissa (così, ad esempio, l'agevolazione non spetta se una delle società da cui deriva quella di cui si posseggono le azioni risulta costituita da più di sette anni rispetto alla data della cessione)
* circa il possesso triennale, è rilevante la data della cessione, indipendentemente da quella di riscossione del corrispettivo. In presenza di titoli, strumenti finanziari o contratti, acquistati o stipulati in tempi diversi, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti per ultimi
* se il corrispettivo si riscuote "a rate", il biennio scatta dalla data di ogni singolo incasso, tenendo presente che il reinvestimento dovrà riguardare la sola parte della plusvalenza realizzata. Esempio:
Costo = 80
Corrispettivo totale = 100
Corrispettivo incassato = 70
Quota di corrispettivo incassato = 70%
Parte del costo da raffrontare con l'incassato = 70% di 80 = 56
Plusvalenza da reinvestire = 70 - 56 = 14.
Obbligo di reinvestire
La plusvalenza va reinvestita in società di persone (escluse le società semplici e gli enti a queste equiparate) o di capitali residenti, costituite da non più di tre anni e che svolgono la medesima attività esercitata dalle società le cui partecipazioni sono state cedute.
Con la circolare è stato ribadito (cfr circolare 5/2004) che per "medesima attività" si intende quella compresa in uno stesso studio di settore anche se con diverso codice Ateco.
Il reinvestimento, inoltre, può essere effettuato sia mediante l'acquisto di partecipazioni e di strumenti finanziari, sia mediante la stipula di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza.
Il recupero dell'agevolazione
Decorsi i due anni senza il nuovo "investimento", l'Irpef a suo tempo non pagata sarà recuperata con riguardo al periodo d'imposta in cui ordinariamente la plusvalenza avrebbe dovuto essere assoggettata a tassazione.
Un recupero che seguirà regole differenti a seconda che la partecipazione sia qualificata o meno.
Cessione di partecipazione non qualificata - Se il contribuente agisce in regime dichiarativo, dovrà riportare la plusvalenza nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è scaduto il termine biennale per il reinvestimento, maggiorando l'imposta sostitutiva (12,5%) degli interessi calcolati a decorrere dal termine di pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata realizzata la plusvalenza.
I soggetti che abbiano esercitato l'opzione per il regime del risparmio amministrato (e che per fruire dell'esenzione devono presentare all'intermediario all'atto della cessione idonea documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva che attesti che le partecipazioni soddisfano le condizioni richieste dalla legge) sono chiamati a comunicare all'intermediario il mancato reinvestimento entro il biennio, fornendogli la provvista per il pagamento dell'imposta sostitutiva e degli interessi decorrenti dalla data della cessione. Se tutto ciò non avviene, l'intermediario è tenuto a segnalare, nel quadro SO del modello 770, i dati relativi all'originaria cessione "agevolata".
Nel caso si sia in presenza di rapporti per i quali sia stato scelto il regime del risparmio gestito, è il gestore ad avere l'onere di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la spettanza dell'esenzione (a meno che non si tratti di attività finanziarie possedute in precedenza dal contribuente e conferite nella gestione) e ad operare le necessarie rettifiche del risultato maturato di gestione, sia all'atto della cessione sia al termine del biennio (rettifiche, ovviamente, di segno opposto), tenendo conto, in tal caso, anche degli interessi dovuti sull'imposta non versata nell'anno in cui si è realizzata la plusvalenza.
Nell'eventualità che prima dei due anni dalla cessione il contribuente chiude il rapporto con l'intermediario (sia nel caso di risparmio amministrato sia in quello di risparmio gestito), quest'ultimo deve indicare nel 770, quadro SO, la data in cui è stata realizzata la plusvalenza e il corrispettivo della cessione. Il contribuente, dal canto suo, indicherà la plusvalenza non reinvestita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è scaduto il termine di due anni, assoggettandola a imposta sostitutiva e applicando i relativi interessi.
A tal fine, il costo di acquisto, il corrispettivo e la data di vendita devono essere certificate dall'intermediario.
Cessione di partecipazione qualificata - In seguito al mancato reinvestimento della plusvalenza, il contribuente dovrà riliquidare l'imposta dovuta e i relativi interessi in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il termine biennale scade, ricalcolando il reddito complessivo del periodo d'imposta in cui la plusvalenza doveva essere originariamente assoggettata a tassazione.
Importo massimo della plusvalenza
L'importo massimo della plusvalenza agevolabile è pari al quintuplo del costo sostenuto, nei cinque anni anteriori alla cessione, dalla società cui si riferiscono le partecipazioni cedute, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, beni immateriali ammortizzabili (compreso l'avviamento), spese di ricerca e sviluppo, capitalizzate e capitalizzabili, iscritte nello Stato patrimoniale e ammortizzabili.
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12/04/2009
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Studi di settore: pronto il piano per combattere la crisi
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I correttivi illustrati dalla Commissione degli esperti "toccherà" il 58% dei contribuenti interessati
Quattro immediate tipologie di correttivi e una raccolta tempestiva delle situazioni che giustificano il mancato adeguamento, per permetterne approfondita analisi e ampia diffusione. E', in sintesi, la strategia elaborata, nella riunione di ieri, dalla Commissione degli esperti per "adeguare" gli studi di settore alla crisi, permettendo allo strumento di mantenere il proprio grado di rappresentatività pur nell'attuale difficile congiuntura economica.
Un processo, questo, teso sia a "preparare" Gerico alla prossima dichiarazione sia a consentire un corretto utilizzo degli studi di settore in sede di selezione, controllo e accertamento, che ha acquisito anche dignità positiva, con l'articolo 8 del decreto legge anticrisi; norma che dà la possibilità di procedere a una revisione straordinaria degli studi di settore anche successivamente alla loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
I correttivi
Sulla base delle risultanze emerse dalla disanima di dati macroeconomici e settoriali, di informazioni provenienti dagli stessi contribuenti (i "questionari sulla crisi"), della comunicazione annuale dei dati Iva 2009, la Sose (Società per gli studi di settore) ha individuato, come anticipato, quattro tipologie di intervento per adeguare il software Gerico alla prossima dichiarazione dei redditi:
* correttivi relativi al costo del carburante e delle materie prime (metalli), tesi a sterilizzare l'effetto dovuto all'incremento del costo del venduto o della produzione di servizi, frutto dell'aumento dei prezzi e non di una maggiore capacità di generare ricavi
* correttivi specifici, a livello di cluster, per mantenere la rappresentatività in settori (si pensi a quello tessile) in cui l'alterazione delle variabili economiche ha prodotto una contrazione dei margini e una modifica dei modelli organizzativi
* correttivi congiunturali individuali, che interessano tutti gli studi di settore e che hanno lo scopo di adattare la funzione di ricavo in presenza di crisi a livello individuale
* interventi sugli indicatori di normalità economica, con una rimodulazione dei "valori soglia".
Il tutto porterà a una situazione in cui il 58% dei soggetti che applicano gli studi di settore saranno interessati da almeno un correttivo. E per gli altri?
Annotazioni e segnalazioni
Riferendosi a situazioni individuali rimaste fuori dai correttivi, la Commissione degli esperti ha, da un lato, "ribadito" che nessun adeguamento va fatto nel caso in cui il contribuente non si riconosca nelle risultanze degli studi, riservando allo spazio per le annotazioni la giustificazione a tale comportamento; d'altro canto, l'Organismo ha richiamato tutti, associazioni, professionisti e Osservatori regionali, a segnalare con tempestività "ed in modo documentato situazioni particolari e ripetutamente riscontrate nelle quali si ritiene che il contribuente non debba adeguarsi".
"Organizzatore" di tale raccolta telematica di dati e notizie, da acquisire attraverso Gerico 2009, l'agenzia delle Entrate attraverso Sose, suo naturale partner in materia.
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12/04/2009
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Stop al pagamento di tutti tributi nei Comuni colpiti dal sisma
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A breve un provvedimento che ufficializza l’esonero dagli adempimenti fiscali per le zone terremotate
Sospesi i pagamenti di tutti i tributi locali e nazionali per gli abitanti dei Comuni colpiti dal terremoto che ha devastato l'Abruzzo. Lo ha annunciato il direttore dell’Agenzia, Attilio Befera, oggi pomeriggio, nel suo intervento a Radio City, su Radio 1. La decisione sarà formalizzata, a breve, con un provvedimento legislativo. La questione è già all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri.
In ogni caso, precisa il direttore delle Entrate, in attesa dell’intervento del Governo, sarebbe ora comunque impossibile effettuare qualsiasi pagamento perché, con ordinanza del Prefetto, sono stati chiusi tutti gli uffici pubblici, compresi quelli delle Entrate e di Equitalia.
I contribuenti dell’area colpita dal sisma non devono, quindi, assolutamente preoccuparsi, in questo momento, di problemi di ordine fiscale. Sono rinviati, specifica Befera, non soltanto gli adempimenti relativi a tutte le imposte, ma saranno interrotte anche le altre attività svolte normalmente dagli uffici. Stop quindi anche ad accertamenti e riscossioni coatte.
Sarà un successivo (e sicuramente lontano) provvedimento a stabilire tempi e modalità da seguire per regolarizzare gli adempimenti ora sospesi.
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25/02/2009
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Le fatture faxate non consentono di dedurre i costi
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Le fatture faxate non consentono di dedurre i costi.
Con la sentenza n° 4502 del 25 febbraio 2009, la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di accertamento del reddito diimpresa stabilendo che la disposizione dell'articolo 22 del Dpr 600/1973 costituisce norma derogatoria dell'ordinario regime civilistico delle prove documentali in merito all'equiparazione fra originale e copia della quale non sia contestata la conformità. L'obbligo di conservazione degli originali delle fatture non può dunque essere ovviato mediante esibizione di opie fotostatiche ovvero teletrasmesse via fac-simile (trasmissione telefax) in assenza di idonea giustificazione da parte del contribuente per l'indisponibilità dell'originale.
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12/06/2007
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TELEFONI CELLULARI - AUMENTA LA DEDUCIBILITA' FISCALE
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Cresce il costo deducibile ai fini delle imposte dirette
Sale dal cinquanta all’ottanta per cento la percentuale di deducibilità dei costi relativi alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre. La Legge Finanziaria per il 2007 prevede un'importante novità in merito al trattamento fiscale dei costi relativi alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre.
In base alla precedente normativa fiscale il comma 9 dell’art. 102 TUIR stabiliva che “le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative (di cui all’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, come sostituita dal D.M. del 28 dicembre 1995) sono deducibili nella misura del 50 per cento”.
Analogo trattamento fiscale era previsto dal comma 3-bis dell’art. 54 TUIR per quanto concerne la quota di deducibilità degli ammortamenti di dette apparecchiature, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Il comma 401 della Legge Finanziaria 2007 sostituisce integralmente il comma 9 dell’art. 102 TUIR (Ammortamento dei beni materiali), stabilendo che “le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazione elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento”.
Questa percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto, limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo.
Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, è stato sostituito integralmente il comma 3-bis dell’art. 54 TUIR stabilendo che “le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazione elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento”.
Queste disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 (comma 403).
Si ricorda che ai fini del calcolo degli acconti Irpef, Ires e Irap 2007, quale imposta del periodo precedente, si deve assumere quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle nuove disposizioni.
Per approfondimenti normativi:
- art. 102 comma 9 TUIR;
- art. 21 Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972;
- art. 54 comma 3-bis TUIR;
- art. unico comma 401 Legge Finanziaria 2007.
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12/06/2007
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REVERSE CHARGE - I CHIARIMENTI PER LE IMPRESE CONSORZIATE
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REVERSE CHARGE - I CHIARIMENTI PER LE IMPRESE CONSORZIATE
La Circolare n. 19/E del 4 Aprile 2007
Con la Circolare n. 19/E del 4 aprile 2007 l’Agenzia delle Entrate alla luce delle difficoltà operative avanzate anche dalle associazioni di categoria, ha rettificato parzialmente quanto esposto nella Circolare n. 37/2006, emanata allo scopo di fornire chiarimenti in ordine all’applicazione dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, prevista dall’art. 1 comma 44 Legge Finanziaria per il 2007, che ha sostituito il sesto comma dell’art. 17 D.P.R. n. 633/1972.
Con la Circolare n. 37/E l’Amministrazione finanziaria aveva sostenuto che in linea generale non si applicava il meccanismo del reverse charge in relazione all’effettuazione di prestazioni di servizi rese nel settore edile da società consorziate nei confronti del proprio consorzio; questo sia in ragione del fatto che per queste prestazioni di servizi sono i consorzi, nel caso in cui abbiano rilevanza esterna, ad essere i soggetti interlocutori dei terzi commissionari delle prestazioni di servizi in parola, ed a potere fatturare nei confronti dei terzi con il metodo dell’inversione contabile, sia poiché le operazioni in oggetto, essendo poste in essere all’interno di consorzi ed altre strutture associative analoghe, non possono configurarsi come prestazioni derivanti da un rapporto di subappalto; conseguentemente le società consorziate erano tenute ad assoggettare l’operazione ad Iva secondo le regole ordinarie.
Con la recente circolare l’Agenzia delle Entrate (sulla scorta del fatto che il consorzio, nel caso in cui abbia rilevanza giuridica esterna ed eserciti un ruolo di coordinamento dell’attività dei singoli consorziati, si inserisce nello svolgimento dell’attività tra i consorziati ed i terzi) ha evidenziato che le prestazioni di servizi rese dai consorziati al consorzio hanno la stessa natura di quelle rese da quest’ultimo nei confronti dei terzi, così come previsto per le prestazioni di servizi trasferite tra le parti contraenti di un mandato senza rappresentanza, ai sensi dell’art. 3 terzo comma D.P.R. n. 633/1972.
La norma dispone che "le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario".
Relativamente a quest’ultima disposizione l’Amministrazione finanziaria ha più volte chiarito (tra le altre Risoluzione n. 6/1998 e Risoluzione n. 146/1999) che la norma oltre a qualificare come prestazioni di servizi le operazioni trasferite oggetto del mandato, consente alle suddette operazioni di mantenere la stessa natura oggettiva delle prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza.
Pertanto nel rapporto in oggetto sono configurabili due distinte operazioni (l’una tra terzo e mandatario e l’altra tra mandante e mandatario), che devono essere oggetto di autonoma fatturazione, ed il servizio reso o ricevuto dal mandatario nei confronti del mandante assume la stessa qualificazione oggettiva dell’operazione posta in essere da quest’ultimo nei confronti dei terzi.
Nella Circolare l’Agenzia delle Entrate, in virtù del fatto che le prestazioni rese dalle società consorziate nei confronti dei propri consorzi rivestono lo stesso carattere di quelle rese o ricevute dal consorzio nei confronti dei terzi ha affermato che le precisazioni precedentemente evidenziate in ordine alle prestazioni di servizi effettuate nell’ambito del contratto di mandato senza rappresentanza valgono anche per le prestazioni di servizi rese dalle società consorziate verso il consorzio.
In questo modo si consente anche per queste ultime operazioni, nel caso in cui, naturalmente, esse siano riconducibili alle operazioni di cui all’art. 17 sesto comma lett. a) D.P.R. n. 633/1972 l’applicazione del meccanismo del reverse charge.
E’ stato precisato che nel rispetto del criterio del legittimo affidamento, previsto dal comma 2 dell’art. 10 Legge n. 212/2000 le prestazioni di servizi rese dalle società consorziate fatturate senza applicazione del meccanismo del reverse charge, in conformità alle indicazioni fornite dalla Circolare n. 37/E del 2006, saranno considerate regolarmente fatturate.
Per approfondimenti normativi:
- art. 10 Legge n. 212/2000;
- art. 17 sesto comma lett. a) D.P.R. n. 633/1972;
- Risoluzione Min. Finanze n. 6/1998;
- Risoluzione Min. Finanze n. 146/1999;
- Circolare Agenzia Entrate n. 19/E del 4 Aprile 2007;
- Circolare Agenzia Entrate n. 37/2006.
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30/05/2007
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ELENCHI CLIENTI E FORNITORI: IL NUOVO ADEMPIMENTO FISCALE
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Il nuovo adempimento sta scaldando "i motori"
La Il D.L. n. 223/2006 all'art. 37 introduce un nuovo adempimento fiscale con questa previsione: "Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi (n.d.r. Comunicazione annuale dati Iva), il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere".
Il nuovo obbligo riporta alla luce solo nel nome il vecchio adempimento dei primi anni Novanta, ma nella sostanza si tratta senza dubbio di una vera e propria nuova comunicazione di natura fiscale che deve essere obbligatoriamente trasmessa in via telematica, con contenuti ad oggi ancora da definire in modo certo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
L'adempimento è molto importante perchè si colloca nella nuova politica di controlli ed accertamenti fiscali incrociati intrapresa da alcuni mesi da parte dell'Agenzia delle Entrate e a tale fine è corredato da sanzioni particolarmente pesanti: per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano infatti le disposizioni previste dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.
Solo per il periodo d'imposta 2006 l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
L'Amministrazione Finanziaria con un comunicato stampa del 10 Novembre 2006 ha specificato che per l’anno 2006 nell’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture si consentirà di indicare anche soltanto la partita Iva dei clienti, invece del codice fiscale. Analoga previsione è contenuta nella Legge Finanziaria per il 2007 per l'elenco dei fornitori: "fino al 31/12/2006 le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate possono contenere il solo numero di Partita Iva dei soggetti da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini del nuovo obbligo".
Le nuove comunicazioni comportano sia per le aziende che per i professionisti la necessita' di individuare con assoluta precisione gli ammontari delle operazioni di acquisto e vendita, ed i soggetti interessati.
Si ritiene con molta probabilita' che l'Amministrazione Finanziaria potrà richiedere con questo nuovo adempimento di indicare:
- per ciascun soggetto cliente o fornitore l’importo complessivo delle operazioni effettuate nell’anno, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione;
- per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione imponibile indicata, l’importo dell’imposta afferente.
Con comunicato stampa del 16/03/2007 l'Agenzia delle Entrate ha annunciato la proroga dei termini per l'invio telematico degli elenchi clienti e fornitori per il periodo di imposta 2006 (già in parte preannunciata da un articolo de "Il Sole 24 ore" del 13/03/2007): la prima data probabile per l'invio sarà il 15 ottobre per i contribuenti mensili e presumibilmente il 15 novembre per gli altri contribuenti.
Per approfondimenti normativi:
- D.L. n. 223/2006;
- Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 16/03/2007.
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